Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 46 Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate all’assegnazione a titolo gratuito
1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente al numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo stabilito dalla decisione della Commissione adottata sulla base dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
2. Se il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente all’aumento del numero di quote del trasporto aereo da assegnare a titolo gratuito.
3. Se il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote del trasporto aereo da assegnare a titolo gratuito.
Art. 47 Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale
1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente al numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale stabilito dalla decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
2. Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente all’aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale.
3. Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote assegnate alla riserva speciale.
4. In caso di assegnazione di quote prelevate dalla riserva speciale, a norma dell’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo finale di quote per il trasporto aereo assegnate a titolo gratuito all’operatore aereo per l’intero periodo di scambio, inserito nell’EUTL ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del presente regolamento, è trasferito automaticamente dal conto unionale di riserva speciale al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo.
Art. 48 Trasferimento di quote generiche nel conto totale unionale
Alla fine di ciascun periodo di scambio l’amministratore centrale trasferisce nel conto totale unionale tutte le quote restanti sul conto unionale di assegnazione e sul conto di riserva unionale per i nuovi entranti.
Art. 49 Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nel conto totale unionale per il trasporto aereo
Alla fine di ciascun periodo di scambio l’amministratore centrale trasferisce nel conto totale unionale per il trasporto aereo tutte le quote restanti sul conto unionale di riserva speciale.
Art. 50 Soppressione delle quote del trasporto aereo
L’amministratore generale garantisce che, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite nel conto delle soppressioni delle quote dell’Unione.
Sezione 4. Assegnazione agli impianti fissi
Art. 51 Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione
1. Entro il 31 dicembre 2012, ogni Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione contengano le informazioni di cui all’allegato X.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione nell’EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione riveduta.
Art. 52 Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione
1. L’amministratore nazionale apporta modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL nel caso in cui:
a) l’autorizzazione di un impianto sia stata revocata o sia scaduta;
b) un impianto abbia cessato l’attività;
c) un impianto sia stato scisso in due o più impianti;
d) due o più impianti siano stati fusi in un unico impianto.
2.
Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione riguardanti i seguenti aspetti:
a) assegnazioni ai nuovi entranti o assegnazioni ai nuovi entranti in seguito a un ampliamento sostanziale della capacità;
b) cessazione parziale dell’attività e riduzione sostanziale della capacità;
c) assegnazione a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE giustificata alla luce dei progressi negli investimenti intrapresi e comunicati alla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 1, della suddetta direttiva;
d) ogni altra modifica non menzionata nel paragrafo 1.
La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all’amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nell’EUTL, se ritiene che le modifiche alla tabella nazionale di assegnazione siano conformi alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.
Art. 53 Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito
1. L’amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione per ciascun gestore, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all’allegato X se un impianto può ricevere un’assegnazione nell’anno in questione.
2. Dal 1o febbraio 2013 l’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al relativo conto di deposito aperto o bloccato del gestore, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.
3. Se il conto di deposito di un gestore allo stato “escluso” non riceve quote a norma del paragrafo 2, tali quote non sono trasferite nel conto qualora questo passi successivamente allo stato “aperto”.
4. L’amministratore centrale provvede a che il gestore possa trasferire nel conto unionale di assegnazione le quote ricevute in più nel caso in cui l’amministratore centrale abbia modificato la tabella nazionale di assegnazione di uno Stato membro, a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, per correggere le quote in eccesso assegnate al gestore, e l’autorità competente abbia chiesto al gestore di rendere tali quote in eccesso.
Sezione 5. Assegnazione agli operatori aerei
Art. 54 Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
1. Entro il 30 settembre 2012, ogni Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo relativa al periodo 2013-2020. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contengano le informazioni di cui all’allegato XI.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire nell’EUTL la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, della suddetta direttiva. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riveduta.
Art. 55 Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
1. L’amministratore nazionale apporta modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo nell’EUTL nel caso in cui:
a) un operatore aereo abbia cessato tutte le attività che rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
b) un operatore aereo sia stato scisso in due o più operatori aerei;
c) due o più operatori aerei siano stati fusi in un unico operatore aereo.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riguardanti i seguenti aspetti:
a) assegnazioni provenienti dalla riserva speciale a norma dell’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE;
b) modifiche apportate in seguito all’adozione di misure a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE;
c) ogni altra modifica non menzionata nel paragrafo 1.
3. La Commissione ordina all’amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo contenuta nell’EUTL se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate a norma dell’articolo 3 septies, paragrafo 7, della suddetta direttiva nel caso delle assegnazioni provenienti dalla riserva speciale. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.
4. Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la modifica di cui al paragrafo 1, lettera c), è avviata dall’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo la cui assegnazione deve confluire nell’assegnazione di un altro operatore aereo. Prima di apportare la modifica occorre ottenere l’autorizzazione dell’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo la cui assegnazione assorbirà l’assegnazione dell’operatore aereo oggetto della fusione.
Art. 56 Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito
1. L’amministratore nazionale indica nella tabella nazionale per il trasporto aereo, per ciascun operatore aereo e per ciascun anno, se l’operatore aereo può ricevere un’assegnazione per detto anno.
2. Dal 1o febbraio 2013 l’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito aperto o bloccato dell’operatore aereo, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.
3. Se il conto di deposito di un operatore aereo allo stato “escluso” non riceve quote a norma del paragrafo 2, tali quote non sono trasferite nel conto qualora questo passi successivamente allo stato “aperto”.
4. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro.
5. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione le quote del trasporto aereo corrispondenti a un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dai corrispondenti conti iscritti nell'altro registro ai conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione, previa approvazione dell'autorità competente responsabile della gestione dell'altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.
Art. 57 Resa delle quote del trasporto aereo
Qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia modificata a titolo dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE in seguito al trasferimento di quote nei conti di deposito di operatore aereo per un determinato anno in conformità dell’articolo 56 del presente regolamento, l’amministratore centrale esegue gli eventuali trasferimenti richiesti dagli eventuali provvedimenti adottati a norma dell’articolo 25 bis della suddetta direttiva.
Sezione 6. Utilizzo di CER ed ERU
Art. 58 Crediti internazionali detenuti nel registro dell’Unione
1.
L’amministratore centrale provvede a che le CER e le ERU afferenti ai progetti ospitati negli Stati membri siano detenute nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione unicamente se non ne è stato vietato il rilascio a norma dell’articolo 11 ter della direttiva 2003/87/CE.
L’amministratore centrale garantisce che le ERU rilasciate per le riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012 ma afferenti a progetti ospitati negli Stati membri e comprendenti attività che non rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio18, ma che rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19, siano tenute nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione solo se rilasciate prima del 30 aprile 2013.
2. L’amministratore centrale garantisce che le ERU rilasciate dopo il 31 dicembre 2012 per le riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012 e afferenti ai progetti condotti nei paesi terzi che non hanno assunto obiettivi quantificati di emissione giuridicamente vincolanti per il periodo 2013-2020 stabiliti mediante modifica del protocollo di Kyoto a norma dell’articolo 3, paragrafo 9, del protocollo stesso, oppure che non hanno depositato uno strumento di ratifica relativo a tale modifica, siano detenute nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione se si riferiscono a riduzioni di emissioni verificate secondo la procedura di verifica stabilita dal comitato di supervisione dell’attuazione congiunta istituito dalla decisione 9/CMP.1 (in conformità del cosiddetto “percorso Track II”), oppure, se non è possibile eseguire tale verifica, se un organismo indipendente accreditato a norma della decisione 9/CMP.1 ne ha certificato il rilascio in rapporto a riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012.
3.
L’amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali l’elenco dei conti dell’ETS che detengono crediti internazionali che non possono esservi detenuti a norma dei paragrafi 1 e 2 a partire dalle date ivi specificate. In base all’elenco, l’amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.
Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale.
Art. 59 Iscrizione nell’EUTL delle tabelle dei crediti ammissibili internazionali
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione la propria tabella dei crediti ammissibili internazionali entro un mese dall’adozione delle misure a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri si assicurano che la tabella dei crediti ammissibili internazionali contenga, per ciascun gestore e ciascun operatore aereo, l’intero ammontare iniziale dei crediti ammissibili internazionali relativo al periodo 2008-2020 e le informazioni di cui all’allegato XII.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire nell’EUTL la tabella dei crediti ammissibili internazionali se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, della stessa direttiva. In caso contrario respinge la tabella dei crediti ammissibili internazionali entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro un mese lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella dei crediti ammissibili internazionali riveduta.
3. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella dei crediti ammissibili internazionali, ivi compresi i crediti per i nuovi entranti. La Commissione ordina all’amministratore centrale di apportare le relative modifiche alla tabella dei crediti ammissibili internazionali contenuta nell’EUTL, se ritiene che le modifiche alla tabella dei crediti ammissibili internazionali siano conformi alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, della stessa direttiva. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.
Art. 60 Utilizzo dei crediti internazionali mediante lo scambio di quote
1.
Il gestore può chiedere di scambiare un credito internazionale con una quota generica fino al 31 marzo 2015 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e fino al 31 dicembre 2020 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva. Esso propone di trasferire i crediti internazionali dal pertinente conto di deposito di gestore al conto unionale dei crediti internazionali per gestori contenuto nel registro dell’Unione.
L’operatore aereo può chiedere di scambiare un credito internazionale con una quota del trasporto aereo fino al 31 marzo 2015 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e fino al 31 dicembre 2020 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva. Esso propone di trasferire i crediti internazionali dal pertinente conto di deposito di operatore aereo al conto unionale dei crediti internazionali per operatori aerei contenuto nel registro dell’Unione.
2. L’amministratore centrale, su richiesta, provvede a che il registro dell’Unione effettui il trasferimento dei crediti internazionali nel pertinente conto unionale dei crediti internazionali se:
a) lo status del conto di partenza permette il trasferimento;
b) la relativa tabella dei crediti ammissibili internazionali è stata inserita nell’EUTL e il gestore o l’operatore aereo è iscritto nella tabella in conformità dell’articolo 59;
c) il numero di unità proposto per essere trasferito non supera i crediti ammissibili restanti calcolati secondo il disposto dell’articolo 61;
d) tutte le unità proposte nel trasferimento sono ammesse ad essere utilizzate in conformità degli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE, dell’articolo 58 del presente regolamento e di ogni misura adottata a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 9, della suddetta direttiva.
3.
Ultimato il trasferimento conformemente al paragrafo 1, primo comma, l’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione crei nel conto unionale di scambio dei crediti per gestori un numero equivalente di quote generiche e trasferisca, per conto dell’autorità competente, un numero equivalente di quote generiche nel conto di deposito del gestore da cui è partito il trasferimento.
Ultimato il trasferimento conformemente al paragrafo 1, primo comma, l’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione crei nel conto unionale di scambio dei crediti per operatori aerei un numero equivalente di quote del trasporto aereo e trasferisca, per conto dell’autorità competente, un numero equivalente di quote del trasporto aereo nel conto di deposito dell’operatore aereo da cui è partito il trasferimento.
Art. 61 Calcolo dei crediti ammissibili internazionali restanti
1. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione determini automaticamente, per ciascun gestore o operatore aereo, i crediti ammissibili internazionali restanti sottraendo i seguenti valori dall’ammontare iniziale dei crediti ammissibili internazionali indicato in conformità dell’articolo 59:
a) la somma delle CER e delle ERU restituite dal gestore o dall’operatore aereo in conformità dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009;
b) la somma delle CER e delle ERU trasferite nel conto unionale dei crediti internazionali in conformità dell’articolo 60 del presente regolamento.
2. L’amministratore centrale garantisce che il registro dell’Unione corregga i crediti ammissibili internazionali restanti per rispecchiare l’annullamento delle operazioni effettuato a norma dell’articolo 70.
Sezione 7. Asta
Art. 62 Iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL
1. Entro un mese dalla determinazione e dalla pubblicazione di un calendario d’asta a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 2 o dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la piattaforma d’asta presenta alla Commissione la corrispondente tabella d’asta. La piattaforma d’asta presenta due tabelle d’asta per ciascun anno solare a partire dal 2012, l’una per la messa all’asta delle quote generiche e l’altra per la messa all’asta delle quote del trasporto aereo, assicurandosi che le tabelle d’asta contengano i dati indicati nell’allegato XIII.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta nell’EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d’asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi la piattaforma d’asta presenta alla Commissione una tabella d’asta riveduta.
Art. 63 Modifiche delle tabelle d’asta
1. La piattaforma d’asta comunica immediatamente alla Commissione tutte le modifiche necessarie da apportare alla tabella d’asta.
2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta riveduta nell’EUTL se ritiene che questa sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.
3. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato nella tabella d’asta se constata che la piattaforma d’asta non ha comunicato una modifica della tabella d’asta, benché necessaria.
Art. 64 Messa all’asta delle quote
1. La Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente su richiesta del pertinente responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto d’asta unionale e/o le quote del trasporto aereo dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo al corrispondente conto per la consegna d’asta in base alle tabelle d’asta. Per quanto attiene alle quote create ai fini delle aste indette a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente tali quote, su richiesta del pertinente responsabile del collocamento, dal conto nel quale sono state create al conto aperto per l’asta quale indicato nella corrispondente tabella d’asta. La trasmissione della tabella d’asta in conformità dell’articolo 62 costituisce detta richiesta.
2. Il titolare del conto per la consegna d’asta garantisce il trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all’asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010.
3. Conformemente al regolamento (UE) n. 1031/2010 il rappresentante autorizzato di un conto per la consegna d’asta può dover trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna d’asta al conto d’asta unionale.
Sezione 8. Scambio
Art. 65 Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di deposito
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l’amministratore centrale, su richiesta del titolare del conto di deposito provvede a che il registro dell’Unione effettui il trasferimento delle quote o delle unità di Kyoto in un qualsiasi altro conto, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza o del conto di arrivo.
2. I conti di deposito dei gestori, i conti di deposito degli operatori aerei e i conti di deposito personali possono soltanto trasferire quote o unità di Kyoto in un conto dell’elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell’articolo 26, tranne per le seguenti finalità:
(a) lo scambio di crediti internazionali ai sensi dell’articolo 60,
(b) la restituzione di quote ai sensi dell’articolo 67,
(c) la soppressione di quote ai sensi dell’articolo 68,
(d) la cancellazione di unità di Kyoto ai sensi dell’articolo 69.
Art. 66 Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di scambio
Su richiesta del titolare del conto di scambio, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione effettui un trasferimento di quote o di unità di Kyoto in un conto di deposito o di scambio contenuto nel registro dell’Unione, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza.