diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13927 del 06/07/2015 (Rv. 636003 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Avvocato - Contratto di patrocinio - Responsabilità professionale per mancata riassunzione di giudizio interrotto - Necessità di dismettere il mandato per conflitto di interessi - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636003-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Incorre in responsabilità professionale l'avvocato che abbia omesso di provvedere alla riassunzione di un giudizio interrotto, pur quando abbia rappresentato la necessità della sua sostituzione per sopraggiunto conflitto d'interessi con l'altra parte del giudizio, allorché abbia, nella sostanza, continuato a svolgere attività defensionale sulla base del contratto di patrocinio stipulato con il cliente, per la cui conclusione non occorre il rilascio della procura "ad litem", necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)