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Sez. 3, Sentenza n. 3925 del 05/07/1984 (Rv. 435880 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - DECORRENZA - LEGGE N. 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435880-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - DECORRENZA - LEGGE N. 2 DEL 1979 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale della legge 8 gennaio 1979 n. 2 - nella parte in cui stabilisce che il termine per il pagamento del prezzo del riscatto dei fondi rustici decorre, ove sia insorta controversia, dal passaggio in giudicato della sentenza che pone fine ad essa - sotto il profilo che l'efficacia retroattiva di tale legge metterebbe il riscattante, che non abbia depositato tempestivamente il prezzo in base alla normativa previdente, in posizione vantaggiosa e colui che subisce il riscatto in posizione deteriore, pur avendo legittimamente resistito alle pretese avversarie, in quanto il fatto che una legge sia più favorevole ad una delle parti di un rapporto giuridico che arrechi pregiudizio alla controparte non influisce sulla conformità della legge stessa alla Costituzione poiché il principio di uguaglianza vieta il trattamento diverso per casi simili ed il trattamento uguale per casi diversi, ma non opera relativamente alla situazione di soggetti che si trovano in posizione antitetica. (Conf 2916/82, mass n 420807).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)