Sez. 2, Sentenza n. 368 del 19/01/1995 Cc. (dep. 24/05/1995) Rv. 201427 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Invasione di terreni o edifici - Elemento oggettivo (materiale) | Prosecuzione, contro la volontà dell'avente diritto, del godimento di un immobile legittimamente iniziato - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Invasione di terreni o edifici - Elemento oggettivo (materiale)
Poiché il delitto di cui agli artt. 633, primo comma, e 639 bis cod. pen. (invasione di terreni o edifici) non è configurabile quando l'agente, che sia entrato in un edificio come legittimo abitatore, si limiti a rimanervi contro la volontà dell'avente diritto, consistendo la condotta punibile nell'introduzione arbitraria, dall'esterno, in un fondo altrui, deve escludersi la responsabilità penale dell'assegnatario provvisorio di un appartamento di proprietà pubblica il quale, revocata l'assegnazione, vi si trattenga, e ciò in quanto è ininfluente sul presupposto di fatto giustificante l'inizio del godimento dell'immobile il successivo accertamento della mancanza delle condizioni richieste per la sua prosecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)