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Sez. L, Sentenza n. 22489 del 04/11/2016 (Rv. 641521 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Inerzia del lavoratore dopo l'impugnativa di licenziamento - Sufficienza - Esclusione - Circostanze ulteriori - Necessità - Percezione del tfr o reperimento di altra occupazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641521-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è sufficiente il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, essendo necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze, della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro; non costituiscono, da sole, circostanze significative idonee ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale l'avere il lavoratore, nelle more, percepito il tfr, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)