Sez. 3, Sentenza n. 2459 del 08/03/1991 (Rv. 471195 - 01)
Giudizio civile e penale - In genere | Condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile - Giudizio civile di liquidazione - Conseguenze dannose deducibili.
Giudizio civile e penale - In genere
La pronuncia, nel giudizio penale, di condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, non importa preclusione alla deduzione, nel successivo giudizio civile per la liquidazione, di determinate conseguenze dannose, non contemplate nel giudicato penale, ma neppure dallo stesso escluse, comportando soltanto la necessità di provare il nesso di causalità tra il fatto definitivamente accertato da quel giudicato ed il danno lamentato, anche se questo si è verificato successivamente alla predetta sentenza, in base alla espressa previsione di cui all'art. 27, secondo comma, cod. proc. pen. abrogato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)