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REGOLAMENTO (CE) N. 773/96 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1996 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione2 in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/834, ha stabilito le norme generali per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/956, ha definito le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/958, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/9510, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione11, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/8712, ha stabilito le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate;

considerando che la decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina13, ha vietato in particolare le esportazioni di carni bovine dal Regno Unito verso i paesi terzi; che inoltre le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie di carni bovine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori comunitari e che la situazione creatasi ha seriamente compromesso le possibilità di esportazione secondo le condizioni prescritte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 1964/82;

considerando che è quindi necessario limitare queste conseguenze pregiudizievoli con l'adozione di misure speciali e prorogare alcuni termini previsti dalla regolamentazione applicabile alle restituzioni in modo da poter regolarizzare le operazioni di esportazione che non hanno potuto essere portate a termine a causa delle circostanze suindicate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione