Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 26/08/2004 (Rv. 576240 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE | Statuto comunale - Inclusione - Conseguenze - Violazione o falsa applicazione di statuto comunale - Denunciabilità per Cassazione - Ammissibilità.
FONTI DEL DIRITTO - IN GENERE
In base al nuovo testo dell'art. 114 Cost., lo statuto comunale, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge, statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto; ne consegue che la violazione o falsa applicazione dello statuto comunale da parte del giudice di merito è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 114, Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 CORTE COST., Preleggi art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Legge 05/06/2003 num. 131 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)