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Sez. 3, Sentenza n. 5760 del 15/05/1992 (Rv. 477223 - 01)

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - Procedimento | Giudice competente a conoscere del giudizio di merito successivo alla procedura d'urgenza - Individuazione - Criteri - Determinazione contenuta nel provvedimento cautelare - Carattere vincolante - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477223-01

Procedimenti cautelari - Provvedimenti d'urgenza - Procedimento

La competenza per il giudizio di merito successivo alla procedura di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. deve essere stabilita in base alle norme generali, senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento cautelare che pure implicitamente contenga anche l'indicazione di questo giudice, atteso che tale provvedimento non può essere vincolante nel giudizio di merito, che costituisce un nuovo ed autonomo processo e non già la continuazione di quello sommario (come nel caso dei procedimenti di nunciazione o dei procedimenti possessori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)