Sez. 6, Ordinanza n. 10097 del 28/01/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 231152 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE | Emesso dal giudice di appello - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE
Il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile; trattasi invero di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali nullità verificatesi nel corso dell'udienza stessa. Il medesimo principio vale anche per il decreto emesso dal giudice di appello, non essendo la situazione ontologicamente diversa e neppure in tale ipotesi essendo previsto alcun mezzo specifico di gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)