diritto.io

Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

Testo in vigore al

Sezione I. Strade nazionali.

Art. 10

1. Sono nazionali:

  1. a) Le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle citta' primarie del regno, o queste coi piu' vicini porti commerciali di prima classe;

  2. b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi;

  3. c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;

  4. d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.

Art. 11

1. Non puo' esservi strada nazionale fra due punti del territorio che siano collegati da una ferrovia.

2. Venendo aperte ad uso pubblico strade ferrate scorrenti nella stessa direzione delle strade nazionali esistenti, queste passeranno nella classe delle provinciali al principio dell'anno solare immediatamente successivo, se l'apertura avvenga nella prima meta' dell'anno, ed al principio del secondo anno susseguente, quando avverra' nella seconda meta'.

3. Quando fra due punti del territorio le comunicazioni possono farsi piu' agevolmente, parte per istrada ordinaria e parte per via ferrata, potra' essere classificato fra le nazionali quel tronco soltanto di strada ordinaria che congiunge uno dei due colla stazione piu' vicina della ferrovia.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili a quei tronchi stradali che attraversano la catena principale delle Alpi o degli Appennini.

Art. 12

1. In conformita' delle norme stabilite dalla presente legge, e nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, il governo del Re stabilira' quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, e ne pubblichera' l'elenco, approvato per decreto reale, dopo aver sentito i Consigli provinciali, ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

2. Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potra' esservi introdotta, fuorche' per legge, alcuna modificazione, la quale non derivi dall'applicazione del precedente articolo.

Sezione II. Strade provinciali.

Art. 13

1. Sono provinciali:

  1. a) Le strade che servono alla piu' diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle provincie limitrofe;

  2. b) Quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa e' divisa;

  3. c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi piu' importanti;

  4. d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, purche' facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia.

Art. 14

1. La classificazione di strade fra quelle provinciali e' deliberata dai Consigli provinciali.

2. La deliberazione deve essere pubblicata in tutti i Comuni della Provincia.

3. L'approvazione e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel caso che risultino presentate opposizioni o reclami deve essere sentito anche il parere del Consiglio di Stato.

4. Con la stessa procedura si provvede alla declassificazione di strade provinciali.

Art. 15

1. Allorche' avvenga la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passera' col principio dell'anno successivo nella classe delle comunali, rimanendo percio' a carico o delle singole comunita' che attraversa, o di vari comuni riuniti in consorzio.

2. Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tale effetto non saranno approvate, se non sentiti i Consigli dei comuni interessati, e costituito, ove occorra, il consorzio a norma della legge.

Sezione III. Strade comunali e vicinali.

Art. 16

1. Sono strade comunali:

  1. a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'una comunita' col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui.

2. Non sono considerate come contigue le comunita' separate l'una dall'altra da una elevata catena di monti:

  1. b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;

  2. c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

  3. d) Quelle che servono a riunire fra loro le piu' importanti frazioni di un comune;

  4. e) Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui e' parola all'art. 18.

Art. 17

1. Entro un anno dalla presente legge, le Giunte municipali formeranno un elenco delle strade da classificarsi fra le comunali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la loro larghezza e lunghezza chilometrica. Si terra' conto degli elenchi gia' esistenti.

2. Questo elenco sara' per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza comunale ed affisso in copia all'albo pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni ed i loro reclami.

3. Spirato quel termine, il Consiglio comunale, deliberando sulla proposta della Giunta e sui reclami dei privati, stabilira' l'elenco delle strade comunali, il quale sara' omologato dal prefetto.

4. Alla deputazione provinciale spettera' la decisione sulle insorte contestazioni ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade indicate nell'articolo precedente, sentito il parere dell'Ufficio del genio civile. Questa decisione dovra' essere omologata dal prefetto.

Art. 18

1. Ogni aggiunta all'elenco ed ogni soppressione di strade comunali sara' soggetta alle formalita' e prescrizioni contenute nel precedente articolo.

2. Le deliberazioni dei Consigli comunali portanti soppressioni di strade dovranno dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alienarne il suolo ai proprietari frontisti, od all'asta pubblica.

Art. 19

1. Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitu' pubblica sono vicinali.

2. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorita' comunali.

Sezione IV. Disposizioni comuni alle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali.

Art. 20

1. Gli elenchi delle strade approvati definitivamente, e di cui sara' deposta copia negli archivi della prefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

2. Le questioni pero' che insorgono sulla proprieta' del suolo delle medesime o delle opere annesse sono giudicate dai Tribunali ordinari.

Art. 21

1. Quando una linea stradale, che secondo la presente legge deve classificarsi fra le provinciali o le comunali, tocchi piu' provincie o piu' comuni, e le rispettive Amministrazioni non si accordino sulla scelta del tracciamento, la decisione della questione spetta al Ministero dei lavori pubblici per le linee provinciali e per le comunali scorrenti in diverse provincie, e spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, per le altre.

Art. 22

1. Il suolo delle strade nazionali e' proprieta' dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed e' proprieta' dei comuni il suolo delle strade comunali.

2. Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri.

3. Nell'interno delle citta' e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazii ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando pero' ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti.

4. I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una citta' o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all'art. 41 e seguenti.

Capo II. Costruzione, sistemazione e conservazione delle strade.

Art. 23

1. La dimensione e le forme da assegnarsi alle strade nazionali, ed opere relative, come tutti i lavori da farsi per la costruzione, sistemazione e mantenimento delle medesime debbono risultare da un progetto compilato secondo un regolamento da approvarsi per decreto reale.

Art. 24

1. I Consigli provinciali dovranno entro due anni deliberare regolamenti obbligatorii, da approvarsi per decreto reale, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali.

2. Questi regolamenti stabiliranno il sistema di sorveglianza delle strade ed il modo di riparto delle relative spese.

Art. 25

1. Il tracciamento generale di qualunque nuova strada provinciale, deliberato dal Consiglio provinciale, deve essere approvato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Nel caso in cui questo parere sia contrario al proposto andamento o vi suggerisca modificazioni importanti, il Ministero ne fara' conoscere al Consiglio provinciale le ragioni, e dopo le repliche del medesimo promuovera' il decreto reale.

Art. 26

1. I progetti di nuove strade provinciali e delle loro opere d'arte piu' importanti, che possono modificare o variare il regime dei fiumi e torrenti, o che interessano varie provincie, o per le quali lo Stato concorre con sussidi o per qualunque altro titolo, saranno sottoposti all'esame del Consiglio dei lavori pubblici ed approvati dal Ministero.

Art. 27

1. I progetti di strade comunali sono approvati dalla deputazione provinciale, sentito l'Ufficio del genio civile.

Art. 28

1. E' obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade provinciali e comunali sistemate.

Art. 29

1. I porti, o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione di qualsivoglia classe di strade nell'attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo stabilimento e l'esercizio, debbono essere collocati nei luoghi e nei modi piu' convenienti per conciliare insieme la comodita', facilita' e sicurezza del tragitto di detti fiumi e torrenti colla brevita', comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le prescrizioni e cautele che saranno ordinate dal Governo, al quale si dovra' pure ricorrere pel relativo permesso quando diventi necessario variar posizione.

Capo III. Spese per le strade.

Sezione I. Strade nazionali.

Art. 30

1. Le strade nazionali e tutti gli edifizi lungo le medesime per passaggio di corsi d'acqua naturali si costruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato.