Sez. 1, Ordinanza n. 2478 del 26/09/1979 Cc. (dep. 20/12/1979) Rv. 143717 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - ART 199 BIS COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - ART 199 BIS COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*
L'art 4 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, non dispone un rinvio generale ed incondizionato alle norme del codice di procedura penale che regolano le impugnazioni nel processo penale ma solo a quelle che regolano i ricorsi contro le misure di sicurezza e subordinatamente alla loro applicabilita cioe alla loro compatibilita con il sistema e con le norme della legge speciale. Ne consegue che la norma dell'art 199 bis cod proc pen relativa all'Obbligo di notifica dell'impugnazione del PM all'imputato entro trenta giorni dalla sua proposizione, non essendo conciliabile con quella che obbliga alla definizione dei ricorsi entro lo stesso termine di trenta giorni ne con quella dell'art 640 cod proc pen che prevede la comunicazione all'interessato del giorno stabilito per l'udienza di trattazione almeno quindici giorni prima, risulta inapplicabile nel procedimento di prevenzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)