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Sez. 2, Sentenza n. 10928 del 18/06/1975 Ud. (dep. 22/11/1975) Rv. 131239 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - RILEVANZA PROBATORIA- CONDIZIONI. *
Stato
decisa il 1975-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131239-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - POSSESSO DELLA REFURTIVA - RILEVANZA PROBATORIA- CONDIZIONI. *

Il possesso della refurtiva, che per se solo non puo costituire prova del furto ad opera del possessore, puo, assumere, pero, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento della sottrazione della cosa, un valore probatorio significativo e determinante, quando il complesso delle risultanze processuali induce il giudice di merito a ritenere che vi sia un collegamento immediato e diretto tra il possesso e l'originaria sottrazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)