Sez. 1, Sentenza n. 2623 del 24/10/1967 (Rv. 330007 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - STIPULA PER LO STESSO RAPPORTO GIURIDICO DI PIU SCRITTURE SUCCESSIVE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - STIPULA PER LO STESSO RAPPORTO GIURIDICO DI PIU SCRITTURE SUCCESSIVE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Nel caso che lo stesso rapporto giuridico abbia formato oggetto di due o piu Atti scritti, il giudice e tenuto ad esaminare tutte le convenzioni intercorse fra le parti, quali risultano dai documenti all'uopo formati, onde stabilire se i documenti successivi al primo siano stati redatti a scopo di chiarimento o di integrazione, relativamente ad un medesimo negozio giuridico, rimasto cosi meglio individuato e circostanziato, o se invece siano stati redatti in Sede di progressiva formazione del contratto, ovvero abbiano apportato una sostanziale modificazione o una trasformazione o un annullamento rispetto al contratto consacrato nelle precedenti scritture. Di fronte a piu scritture di natura negoziale, intervenute fra le medesime parti, il giudice non puo limitarsi ad esaminare soltanto la prima, ravvisando nelle altre una mera manifestazione di comportamento posteriore delle parti, ai sensi dal citato art. 1362 cod.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)