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Sez. 1, Sentenza n. 9273 del 28/06/1995 Ud. (dep. 30/08/1995) Rv. 202419 - 01

Reo - Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti | Condizioni - Differenze, rispetto al concorso ordinario, del concorso anomalo - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202419-01

Reo - Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Il concorso anomalo previsto dall'art. 116 cod. pen. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sfera della prevedibilità, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 stesso codice allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale. (Fattispecie relativa ad accordo per commettere una rapina, nel corso della quale era stato consumato il più grave reato di tentato omicidio. La S.C. ha ritenuto che quest'ultimo più grave evento non può reputarsi imprevedibile, atipico e del tutto svincolato dal concordato reato di rapina, in quanto questa determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza o alla minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, di talché l'omicidio - o il tentato omicidio - appare legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo "l'id quod plerumque accidit", nell'ordinario sviluppo della condotta di rapina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)