Sez. 1, Sentenza n. 26388 del 30/09/2025 (Rv. 676364-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Forniture di ausili ortopedici - Rapporto obbligatorio - Sequenza procedimentale ex d.m. n. 332 del 1999 - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI
La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
Cod. Civ. art. 1173, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 3, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decr. Minist. Sanità 27/08/1999 num. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)