Disciplina del commercio
Testo in vigore al
Capo I. Registro degli esercenti il commercio
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione del registro
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Agli effetti della presente legge, esercita:
1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.
3. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
4. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.
5. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
1) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
2) materiale elettrico;
3) colori e vernici, carte da parati;
4) ferramenta ed utensileria;
5) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
6) articoli per riscaldamento;
7) strumenti scientifici e di misura;
8) macchine per ufficio;
9) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
10) combustibili;
11) materiali per edilizia;
12) legnami.
6. Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punte di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o private qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico.
Art. 2 Iscrizione nel registro
1. Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attivita' previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e provvisorio, nonche':
1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;
2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;
3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonche' tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attivita' previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso.
3. L'iscrizione ha validita' per tutto il territorio della Repubblica e puo' essere chiesta per piu' tipi di attivita' commerciali.
4. Essa legittima all'esercizio del tipo di attivita' per la quale e' stata disposta, salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.
5. L'iscrizione nel registro per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.
6. Il registro specifichera' accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali e' stata presentata la domanda di cui all'articolo 4.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1991, N. 112
Art. 4 Domanda di iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle societa', debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le societa' hanno la sede legale.
2. Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge allo esercizio di attivita' commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.
3. Se il richiedente e' rappresentante legale di societa', deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonche' di quelli richiesti dal successivo articolo 7.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 384
Art. 5 Requisiti professionali per il commercio
1. Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:
1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attivita', un esame di idoneita' nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;
2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore.
In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.
Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente e' in ogni
caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sara' determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287
Art. 7 Requisiti morali
1. L'iscrizione nel registro e' negata, salvo quanto disposto dall'articolo 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
1) che siano stati dichiarati falliti;
2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per piu' di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;
3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
2. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 8 Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato puo' proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
2. Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.
3. Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.
4. Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato puo' proporre azione dinanzi al tribunale della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria puo' essere ugualmente proposta.
Art. 9 Elenco speciale
1. Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:
1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attivita' indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualita' di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile;
2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attivita' di vendita al pubblico;
3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attivita' indicate nell'articolo 1.
2. La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.
Art. 10 Diritti dovuti per l'iscrizione
1. L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale e' subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000.
2. La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro e' a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Capo II. Piani di sviluppo e di adeguamento
Art. 11 Principi generali
1. Al fine di favorire una piu' razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione.
2. Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacita' di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.
Art. 12 Piani comunali
1. Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e puo' determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.
2. Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttivita' del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonche' un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.
3. Le disponibilita' che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto disposto dal precedente comma.
4. I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.
5. Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.
6. Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed e' soggetto a revisione quadriennale.
Art. 13 Strumenti urbanistici in atto e insediamenti commerciali
1. Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attivita' commerciali e, in particolare, le quantita' minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.
2. Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.
Art. 14 Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo
1. Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati, o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 11 e 12 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.
Art. 15 Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con piu' di 50 mila abitanti
1. Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da:
1) il sindaco o suo delegato che la presiede;
2) due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;
3) un rappresentante della camera di commercio;
4) il direttore dell'UPICA;
5) un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista;
6) cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;
7) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.
2. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 16 Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti
1. Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da:
1) il sindaco o un suo delegato che la presiede;
2) due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico;
3) tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;
4) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;
5) un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.
2. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 17 Commissione regionale
1. La commissione di cui agli articoli 26 e 27, primo comma, e' composta da:
1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;
2) due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale;
3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;
4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;
5) tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico designati dalla Giunta regionale;
6) cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;
7) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.
2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 18 Interventi surrogatori per la costituzione delle commissioni
1. In caso di mancata designazione di uno o piu' membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura e' seguita dal Presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o piu' membri della commissione di cui all'articolo 17.
2. Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni.
3. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.
4. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'articolo 17 nei termini previsti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate.
Art. 19 Durata delle commissioni
1. Le commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione.
Art. 20 Redazione e approvazione dei piani - Ricorsi
1. Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione e' stata deliberata dal consiglio comunale.
2. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito e' data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella "Gazzetta Ufficiale" della regione.
3. Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne e' stata data notizia.
4. Chiunque ne abbia interesse puo' presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione o della inserzione nella "Gazzetta Ufficiale" della regione.
5. Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
6. Contro il piano approvato e' ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto.
Art. 21 Commissario ad acta
1. Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovra' provvedere alla formazione del piano.4
2. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale e' approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16.