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Sez. 3, Sentenza n. 7843 del 27/05/1998 Ud. (dep. 03/07/1998) Rv. 211434 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Pubblicazione della sentenza - Omissione - Procedura di correzione dell'errore materiale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211434-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA

Alla omissione dell'ordine di pubblicazione della sentenza, pena accessoria prevista dall'art. 518 cod. pen. per le condanne per i delitti ivi indicati, può rimediarsi mediante la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen., poiché la predetta non è discrezionale per la applicazione e le modalità. Ciò non comporta, pertanto, la violazione del principio del divieto di "reformatio in peius" perché trattasi di pubblicazione obbligatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)