Sez. L, Sentenza n. 3488 del 19/05/1983 (Rv. 428374 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - NULLITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - NULLITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI.*
La violazione dell'art. 330 cod. proc. civ. relativamente al luogo di notificazione della impugnazione importa nullità della notificazione e non della impugnazione in senso sostanziale, onde la nullità stessa deve ritenersi sanata ex tunc con la Costituzione della parte cui la notificazione è diretta ed anche se questa si sia costituita al solo scopo di dedurre il vizio e dopo la scadenza del termine per impugnare, posto che, in tal caso, l'atto ha inequivocabilmente raggiunto lo scopo cui era stato destinato. (V 2521/81, mass n 413294; (V 875/80, mass n 404309).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)