Sez. L, Sentenza n. 5116 del 12/10/1984 (Rv. 436903 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - RINNOVAZIONE IN APPELLO DELLA CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - RINNOVAZIONE IN APPELLO DELLA CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel nuovo rito del lavoro ed in controversia sulla spettanza della pensione d'Invalidità pur non essendo obbligatoria la rinnovazione in appello della consulenza tecnica, è dovere del giudice, ove ritenga di dissentire dal parere già espresso, di indicare i relativi elementi di natura medico-legale, i quali pur sempre alla scienza medica debbono far riferimento (con possibilità peraltro di sentire a chiarimenti il consulente tecnico già nominato), e di svolgere ogni altro utile accertamento attraverso l'Esercizio di quei poteri che il nuovo rito del lavoro al giudice stesso conferisce che possono estrinsecarsi, altresì, nell'interrogatorio non formale dell'assicurato anche nel procedimento di appello. (V 938/77, mass n 384554).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)