Sez. 3, Sentenza n. 4046 del 29/12/1969 (Rv. 344558 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEI LAVORI - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE E RISERVE - REGISTRO DI CONTABILITA - INSERZIONE DELLE ANNOTAZIONI E RISERVE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - SINGOLE UNITA DEL LAVORO ESEGUITO E SOMMINISTRAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE - LIMITI - PRETESE PER DANNI DERIVANTI DALLA MORA DELLA PA - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEI LAVORI - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE E RISERVE - REGISTRO DI CONTABILITA - INSERZIONE DELLE ANNOTAZIONI E RISERVE - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - SINGOLE UNITA DEL LAVORO ESEGUITO E SOMMINISTRAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE - LIMITI - PRETESE PER DANNI DERIVANTI DALLA MORA DELLA PA - ESCLUSIONE.*
In tema di esecuzione in appalto di opere pubbliche, nel registro di contabilita vanno inserite soltanto le annotazioni e riserve riguardanti le singole unita di lavoro via via eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non anche quelle relative ad oggetti estranei alla finalita di documentare cronologicamente l'iter esecutivo della opera. Restano, pertanto, escluse da tale Onere le pretese per danni originate da mora dell' amministrazione (come la pretesa degli interessi moratori), trattandosi di situazione estranea e posteriore all'attivita soggetta a registrazione, che e quella svolta dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera. (V 2290-65).*
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 53, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)