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Sez. 3, Sentenza n. 755 del 03/04/1967 (Rv. 326819 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIURANTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326819-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIURANTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giuramento decisorio deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento aggiunte e varianti che ne costituiscono semplici chiarimenti, senza alterarne la sostanza. Lo stabilire se le aggiunte e varianti modifichino sostanzialmente la formula giurata o ne importino soltanto una chiarificazione involge un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. (Cfr. 2097-64, 2941-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)