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Sez. 5, Sentenza n. 11148 del 21/05/2014 (Rv. 630989 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione - Art.11 bis del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo modificato dal d.lgs. n. 506 del 1999 - Ricavi e proventi conseguiti da fondazione musicale a fronte dell'attività commerciale svolta, in via principale ma in conformità ai propri scopi istituzionali - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630989-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 11 bis del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, i ricavi ed i proventi conseguiti da una fondazione musicale per l'attività commerciale svolta in via principale, ancorchè in conformità ai suoi scopi istituzionali, concorrono alla formazione della relativa base imponibile, non trovando applicazione ai fini delle determinazioni del valore della produzione netta, per espressa deroga contenuta nella norma, l'art. 58 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo e numerazione vigenti "ratione temporis") in tema di imposte dirette, sicchè i relativi proventi ivi descritti (corrispondenti a quelli di cui all'art. 25, comma 5, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, concernente le fondazioni musicali), pur godendo di un regime agevolativo ai fini delle imposte dirette, concorrono, invece, nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 367 art. 25 com. 5, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)