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Sez. 3, Sentenza n. 3203 del 26/11/1973 (Rv. 367029 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - CONTRASTO TRA LE PARTI SULLA INTERPRETAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E SULL'OGGETTO DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA DECISORIA DEL PRETORE - NATURA - IMPUGNABILITA IN APPELLO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367029-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - CONTRASTO TRA LE PARTI SULLA INTERPRETAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E SULL'OGGETTO DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA DECISORIA DEL PRETORE - NATURA - IMPUGNABILITA IN APPELLO - FATTISPECIE.*

Il provvedimento con il quale il pretore, in Sede di esecuzione di obblighi di fare o di non fare, decida, nel contrasto delle parti, sulla interpretazione del titolo esecutivo ed accerti in che cosa l'esecuzione debba precisamente consistere, risolvendo definitivamente il conflitto di interessi sottoposto al suo esame, anche se qualificato ordinanza ha natura sostanziale di sentenza poiche definisce un vero e proprio giudizio di merito. Contro di esso e, quindi, esperibile il rimedio dell'appello e non quello dell'opposizione agli Atti esecutivi. (nella specie, a seguito di ricorso della persona incaricata di provvedere al compimento dell'opera non eseguita, diretto ad ottenere chiarimenti sui limiti dell'incarico affidatogli in relazione alle risultanze del titolo esecutivo, il pretore aveva disposto la comparizione delle parti, che avevano scambiato difese a sostegno di opposte tesi, ed aveva poi deciso con provvedimento denominato 'ordinanzĂ ). (V 1967/72, mass n 359085).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)