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Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura

Testo in vigore al

Regolamento

REGOLAMENTO per l'applicazione del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali.

Art. 2

1. I soci di cooperative impiegati in lavori per conto delle cooperative medesime, salvo le eccezioni previste al n. 2 del successivo art. 3, sono soggetti al R. decreto-legge 15 marzo 1923.

2. n. 692, quando godano una rimunerazione fissa periodica, anche se integrata con partecipazione agli utili o altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con operai non appartenenti alla cooperativa.

Art. 3

1. Agli effetti del comma 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge:

  1. 1° Si considerano «lavori domestici» tutte le prestazioni d'opera inerenti al normale funzionamento della vita interna di ogni famiglia o convivenza, come: convitto, collegio, convento, caserma, stabilimento di pena;

  2. 2° Si considera «personale direttivo» quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi e cioe': gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale, esclusi i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado comune di cui al n. 3 dell'art. 3 del decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112, e coloro che, pur essendo adibiti alla direzione tecnica di una lavorazione, concorrono, con prestazione d'opera manuale, alla esecuzione di essa.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili al personale navigante, ne' agli impiegati, agenti ed operai, di ruolo od avventizi, addetti a pubblici uffici o servizi.

Art. 5

1. Non si considerano come lavoro effettivo:

  1. 1° I riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda;

  2. 2° Il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

2. Nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo;

  1. 3° Le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato.

Tuttavia saranno considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, che sono concesse all'operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.

3. I riposi normali, perche' possano essere detratti dal computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12.

4. E' ammesso il ricupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volonta' dell'operaio e del datore di lavoro e che derivino da causa di forza maggiore e dalle Interruzioni dell'orario normale concordate fra i datori di lavoro e i loro dipendenti, purche' i conseguenti prolungamenti d'orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e le norme per tali prolungamenti risultino dai patti di lavoro.

Art. 6

1. Le occupazioni che richiedono una prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia saranno indicate in apposita tabella emanata e modificabile con decreto Reale promosso dal Ministro, per l'economia nazionale.

Art. 7

1. Quando sorgano controversie tra datori di lavoro e prestatori d'opera circa il computo della durata del lavoro, agli effetti dell'art. 5 del presente regolamento, il capo circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, su richiesta di una delle parti, puo' intervenire per una conciliazione fra le parti stesse, redigendo apposito verbale.

2. Quando le parti non si conciliino, l'ispettore, con notificazione scritta, diffida la parte che egli ritiene inadempiente; e, quando ricorrano gli estremi di una contravvenzione, deferisce i contravventori all'autorita' giudiziaria.

Art. 8

1. I periodi entro i quali, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge, e' consentito, per necessita' tecniche o stagionali, di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto ore settimanali, non possono superare il ciclo di massima intensita' lavorativa per le industrie stagionali ne' i tre mesi per le industrie a lavoro continuo.
Tuttavia per queste ultime industrie potra' invece essere consentito, quando necessita' teniche o stagionali lo richiedano, di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali, purche', entro il periodo massimo di un anno solare, non sia superata la media delle quarantotto ore settimanali.

2. Le industrie per le quali e' consentito di superare l'orario normale di lavoro a norma del comma precedente, e i limiti dei periodi entro i quali tale facolta' dovra', per ciascuna industria, essere contenuta, come pure le modalita' della ripartizione dell'orario di lavoro su periodi ultra- settimanali, saranno determinati con decreto Reale, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

3. Gli accordi fra le parti di cui al precitato art. 4 circa la ripartizione dell'orario massimo normale sono quelli stipulati tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori, e, in mancanza di associazioni, tra i rappresentanti degli uni e degli altri. Gli accordi stessi devono essere trasmessi al capo del Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio, il quale fara' risultare il suo consenso con un visto apposto ai concordati o ai regolamenti di lavoro.

4. Contro l'eventuale rifiuto del visto da parte del capo Circolo e' ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, che provvedera' con decreto da pubblicarsi in riassunto nel Bollettino del lavoro, riconoscendo, se del caso, la validita' degli accordi per il ramo di industria, la localita' e il tempo in cui devono essere applicati.

5. Il datore di lavoro che intenda superare l'orario normale massimo deve preventivamente darne avviso al Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio.

Art. 9

1. Quando d'accordo tra datori di lavoro e prestatori di opera si voglia superare il limite di 12 ore settimanali di lavoro straordinario, cio' potra' essere consentito per un periodo non superiore a nove settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario in detto periodo non superi le 12 ore settimanali.

2. Gli accordi fra le parti relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 5 del Regio decreto-legge sono sottoposti alle stesse norme prescritte per gli accordi circa la ripartizione dell'orario normale in periodi ultra-settimanali.

3. In casi di urgenza tale da rendere impossibile la richiesta del visto preventivo di convalida degli accordi da parte del capo Circolo di ispezione, il datore di lavoro puo', qualora vi sia il consenso dei lavoratori, usufruire della facolta' del lavoro straordinario consentito dal Regio decreto-legge, purche' ne dia comunicazione entro 24 ore al capo Circolo d'ispezione, giustificando l'urgenza.

Art. 10

1. La durata massima della giornata di lavoro puo' essere superata per quei periodi di lavoro che siano strettamente necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, per apprestare 1e materie prime, per la pulizia, per l'ultimazione e lo sgombro dei prodotti ed in genere per tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo, limitatamente al personale addetto a tali lavori.

2. Possono del pari essere eseguiti oltre i limiti della giornata normale di otto ore o delle quarantotto ore settimanali i seguenti lavori:

  1. a) riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli operai;

  2. b) compilazione dell'inventario dell'anno;

  3. c) custodia o vigilanza dell'azienda;

  4. d) verifiche e prove straordinarie.

3. Per le industrie stagionali sono considerati lavori preparatori quelli che precedono la messa in attivita' delle fabbriche e per i quali il prolungamento dell'orario e' indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare inizio e proseguimento della lavorazione.

Art. 11

1. Nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione, il lavoro puo' essere prolungato al di la' dei limiti dell'orario normale, purche' si tratti di casi imprevedibili e non periodici e il lavoro sia indispensabile per la sicurezza delle persone o degli impianti o per la conservazione delle materie in lavorazione.

2. Il prolungamento di orario in tali casi dovra' essere, entro 24 ore, comunicato al competente capo Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro, indicando la ragione e la durata presunta di tale lavoro eccezionale, il numero delle ore di lavoro fatto eseguire giornalmente, il numero di persone occupate, distinte per sesso ed eta'.

3. Il capo Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro potra' imporre delle misure per limitare o sospendere il prolungamento dei lavori previsto nel presente articolo ed in quello precedente.

Art. 12

1. In ogni azienda industriale o commerciale e in ogni altro luogo di lavoro soggetto alle disposizioni del presente regolamento, dovra' essere esposto, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro, del personale occupato e dell'ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

2. Quando l'orario non e' comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale.

3. Quando il lavoro e' disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

4. Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovra' essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

5. L'orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sara' trasmesso al competente Circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

6. Sul libro paga, vidimato dall'Istituto assicurazioni infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non e' soggetta alla legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario, distintamente da quello delle ore di lavoro normali.
Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto l'importo pagato per le ore normali di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario.

7. Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli ispettori e funzionari incaricati della vigilanza.

Art. 13

1. Il Ministro per l'economia nazionale potra' consentire deroghe temporanee all'applicazione del R. decreto-legge per determinate industrie, quando siano giustificate da ragioni d'interesse generale.

2. Il decreto di concessione sara' pubblicato in riassunto sul Bollettino del lavoro.