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Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

Testo in vigore al

Art. 9 Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari

1. L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, e' ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

  1. 1) invalidi di guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% invalidi civili di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% invalidi per servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% invalidi del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. . . . . 15% invalidi civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% sordomuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti e' attribuita agli invalidi civili. In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

Art. 10 Trattamento, licenziamento

1. A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

2. La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonche' alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro.

3. Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravamento di invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro, nonche' alla sicurezza degli impianti.

4. In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione e' tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

Titolo II. Soggetti obbligati

Art. 11 Aziende private

1. I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.1

2. Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la meta' dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe.

3. Nell'assegnazione di detti posti dovra' essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

4. Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

5. Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonche', per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci.

Art. 12 Enti pubblici

1. Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente piu' di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneita' fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

  1. a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria:

  2. b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;

  3. c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.1 Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'.

2. Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

3. Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneita', verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parita' di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13 Esclusioni, esoneri

1. Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

2. Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

  1. a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;

  2. b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;

  3. c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.

3. I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

4. Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345.

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345.

7. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 14 Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare

1. Le case di cura e i senatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalita' e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Art. 15 Esecutivi e impugnative dei provvedimenti amministrativi

1. Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo e' stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutivita' dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli e' subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.

2. I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonche' delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalita' di diritto pubblico, cui e' affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; puo' ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.

Titolo III. Modalita' per il collocamento

Art. 16 Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali

1. Il servizio del collocamento e' effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.

2. E' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; e da un ispettore medico del lavoro.

3. I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

4. Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

5. Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facolta' di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresi' decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti
appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

6. Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori
di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonche' i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera b) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge.

7. L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 e' effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verra' effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 17 Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio

1. La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

  1. a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;3a

  2. b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;3a

  3. c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;3a

  4. d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;3a

  5. e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

  6. f) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345.

Art. 18 Sottocommissione centrale

1. Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' istituita una sottocommissione composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalita' giuridica di diritto pubblico, cui e' affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge.

2. La sottocommissione ha il compito di:

  1. 1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;

  2. 2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in piu' province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 21.

Art. 19 Elenchi

1. Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative.

2. La richiesta di iscrizione e' presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione ... di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

3. Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

4. La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16.

Art. 20 Accertamento sanitario

1. L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidita' non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

2. L'accertamento sanitario di cui al precedente comma e' demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore puo' farsi assistere da un medico di fiducia.

3. Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilita' dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

4. Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido gia' assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, e' tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

5. Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facolta' di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purche' compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

6. L'onere relativo e' a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.3

Titolo IV. Sanzioni

Art. 23 Contravvenzioni

1. I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

2. I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.

3. Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano state previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

4. Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

Art. 24 Definizioni delle contravvenzioni

1. Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

2. Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facolta' di ridurne l'importo fino alla meta', ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

3. Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.

4. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Art. 25 Devoluzione delle ammende

1. Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che le assegnera' agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.

Titolo V. Norme finali e transitorie

Art. 26

1. Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonche' quelle stabilite dall'articolo 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 18.

Art. 27 Profughi

1. Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi.

Art. 28 Vigilanza

1. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 29 Copertura finanziaria

1. Alla spesa di lire 14 milioni occorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1968.