Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 359 Casi di esclusione del diritto a indennita'
1. Le indennita' stabilite dall'articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene:
1) per colpa dell'arruolato;
2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio;
3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.
2. Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennita' all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennita' previste nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle indennita' corrisposte all'intero equipaggio non puo' superare il terzo dell'indennita' conseguita dall'armatore.
Art. 360 Indennita' in caso di perdita della nazionalita' della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento
1. Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all'indennita' stabilita nell'articolo 352, l'arruolato ha diritto anche alla indennita' stabilita nell'articolo 358, salvo, quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all'arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.
Art. 361 Determinazione delle indennita' previste dagli articoli precedenti
1. Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
2. Se la retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
3. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.
Art. 362 Decorrenza delle indennita' previste negli articoli precedenti
1. Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennita' giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso e' stato effettuato.
2. Quando la risoluzione del contratto e' determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato e' regolato dall'articolo 356, l'indennita' di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.
Capo V. Del rimpatrio dell'arruolato
Art. 363 Obbligo del rimpatrio dell'arruolato
1. Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato.
2. Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
3. Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura dell'autorita' marittima o consolare. L'autorita' marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
Art. 364 Contenuto dell'obbligo del rimpatrio
1. L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonche', durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica.
2. Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore e' tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennita' giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361.
3. In caso di naufragio, l'armatore e' altresi' tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.
Art. 365 Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito
1. Se l'arruolato e' sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non e' diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l'autorita' marittima o consolare l'indennita' spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, nonche' la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.
2. All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente.
3. Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso e' effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.
Art. 366 Luogo di rimpatrio
1. Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.
2. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra localita' da lui indicata.
Art. 367 Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave
1. L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
2. Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale e' imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore e' tenuto a corrispondergli la differenza.
Art. 368 Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane
1. Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali, purche' gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera.
Capo VI. Disposizioni varie
Art. 369 Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti dell'arruolato verso l'armatore
1. Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.50
2. La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonche' quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
3. L'arruolato puo' chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.
4. Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza e' risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorita' marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.
Art. 370 Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti
1. Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.
Art. 371 Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave
1. I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
Art. 372 Effetti della chiamata o del richiamo alle armi
1. Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all'arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.
Art. 373 Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di piu' contratti a tempo determinato o a viaggio, che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto.
2. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato ed agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.
Art. 374 Derogabilita' delle norme
1. Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate ne' dalle norme corporative, ne' dal contratto individuale di arruolamento.
2. Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell'arruolato.
3. Tuttavia, neppure con le norme corporative si puo' aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 326, ne' si puo' diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.
Art. 375 Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna
1. Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma.
2. La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 326, e' considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.
3. Il contratto deve, a pena di nullita', esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo.
4. La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore, a norma dell'articolo 347, puo' esser chiesta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.
5. La retribuzione, gli altri diritti e le indennita' previste negli articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
6. Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali.
Libro terzo. Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo primo. Dei contratti di utilizzazione della nave
Capo I. Della locazione
Art. 376 Locazione di nave
1. Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.
Art. 377 Forma del contratto
1. Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto.
2. Tuttavia la prova scritta non e' richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 378 Sublocazione e cessione del contratto
1. Il conduttore non puo' sublocare la nave ne' cedere i diritti derivanti dal contratto, se tali facolta' non gli sono state consentite dal locatore.
2. La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione e' regolata dal disposto dell'articolo precedente.
Art. 379 Obblighi del locatore
1. Il locatore e' tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilita' e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonche' a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto.