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Sez. 2, Sentenza n. 6276 del 11/01/1977 Ud. (dep. 19/05/1977) Rv. 135918 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - GARANZIE FORMALI PER LA LORO FORMAZIONE - ESCLUSIONE - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1977-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135918-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - GARANZIE FORMALI PER LA LORO FORMAZIONE - ESCLUSIONE - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.*

La ricognizione fotografica, non espressamente disciplinata dal codice di procedura penale, in attuazione del principio della non tassativita delle prove penali, puo validamente compiersi senza l'adempimento delle formalita previste dall'art 360 cod proc pen e senza le garanzie di difesa di cui all'art 304 bis e ter stesso codice - la ricognizione fotografica, infatti, quale mezzo di prova non formale, e liberamente apprezzata dal giudice, in base al principio del suo libero convincimento, in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalita di controllo e riscontro.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)