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Sez. 1, Sentenza n. 1917 del 06/07/1973 (Rv. 364990 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ATTI COMPIUTI NEL BIENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DA PARTE DEL TERZO - PRESUNZIONE IURIS TANTUM.*
Stato
decisa il 1973-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364990-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ATTI COMPIUTI NEL BIENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DA PARTE DEL TERZO - PRESUNZIONE IURIS TANTUM.*

Ai fini dell'Azione revocatoria degli Atti a titolo oneroso compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, la conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore nel momento in cui fu posto in essere l'atto di cui si chiede la revoca, e presunta iuris tantum.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)