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Sez. 6, Sentenza n. 250 del 09/02/1967 Ud. (dep. 29/04/1967) Rv. 104056 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - OBIETTIVITA GIURIDICA - PRESTAZIONI DI UN SINGOLO ATTO, GRATUITE, OCCASIONALI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104056-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - OBIETTIVITA GIURIDICA - PRESTAZIONI DI UN SINGOLO ATTO, GRATUITE, OCCASIONALI - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Per la sussistenza del reato di abusivo Esercizio di una professione non e necessario il compimento di una serie di Atti, ma bastano prestazioni isolate, gratuite od occasionali. La norma dell'art 348 cod pen tutela l'interesse pubblico, il quale esige che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini i requisiti di idoneita e di capacita in colui che l'esercita. (prima parte, Conf 103069, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)