Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Testo in vigore al
Art. 62
1. Puo' essere reintegrato nel grado:
1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1, 4 e 5, dell'art. 60, quando le cause stesse siano venute a mancare;
2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;
3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6, dell'art. 60, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 60, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare.
2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.
3. La reintegrazione nel grado del sottufficiale gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottuficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.
Titolo VIII. Disciplina
Capo I. Sanzioni disciplinari di stato
Art. 63
1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c);
c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 48;
d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 60.
Capo II. Procedimento disciplinare
Sezione I. Inchiesta formale
Art. 64
1. L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 63, e' effettuato mediante formale inchiesta.
2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facolta' al sottufficiale di presentare le sue discolpe.11
Art. 65
1. L'inchiesta formale e' disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica e dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la inchiesta formale e' disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.
2. Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.
3. Qualora siavi corresponsabilita' tra sottufficiali stessa Forza armata, dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta e' disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano.
4. Se il piu' elevato in grado o piu' anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comando o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilita' tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro.
6. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.11
Art. 66
1. L'autorita' militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c) dell'articolo 63, ne fa proposta al Ministro, il quale puo' anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorita' predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina.10
2. Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65 ogni decisione e' adottata dal Ministri.
Sezione II. Commissione di disciplina
Art. 67
1. E sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.
Art. 68
1. La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu' sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.
2. Per i giudizi a carico di piu' sottufficiali di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il piu' elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.
3. Il presidente della Commissione di disciplina non puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.
Art. 69
1. La Commissione di disciplina e' formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego.
2. Qualora manchi tale dipendenza, la Commissione di disciplina e' formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.
3. Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la Commissione di disciplina e' formata dal comandante militare della stessa Forza armata del giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio.
4. Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la Commissione di disciplina e' formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego.
5. Se trattasi di piu' giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, ovvero di piu' giudicandi di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina e' formata dal comandante militare competente a provvedere per il piu' elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi. Qualora il piu' elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina e' formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
6. Quando il deferimento del sottufficiale a Commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 65 o in applicazione di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 66, la Commissione di disciplina e' formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo, designato dal Ministro.
Art. 70
1. Non possono far parte della Commissione di disciplina:
a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorche' commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina;
b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;
d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali;
g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;
h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.
Art. 71
1. Il sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.
2. Il componente ricusato e' sostituito.
Art. 72
1. La Commissione di disciplina e' convocata dal comandante militare dal quale e' stata formata ai sensi dell'articolo 69.
2. L'ordine di convocazione e' trasmesso ai componenti della Commissione.
3. Dell'avvenuta convocazione e' data comunicazione al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina.11
Art. 73
1. Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi.
2. Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70.
3. L'ufficiale difensore e' vincolato al segreto d'ufficio.
Art. 74
1. La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta ne' fa constare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non e' ammesso ad intervenire.15
2. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato gli atti dell'inchiesta formale.
3. Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:
1) legge l'ordine di convocazione;
2) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;
3) chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
4. Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
5. Il giudicando puo' presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.
6. Il giudicando e' ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale
difensore, le ragioni a difesa.
7. Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.
8. Qualora la Commissione ritenga di non potere esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti al comandante militare che ha ordinato la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.
9. Se la commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:
"Il... e' meritevole di conservare il grado ?".
10. La votazione e' segreta. Il giudizio della Commissione e' espresso a maggioranza assoluta.
11. Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.
12. Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.
13. I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.11
Art. 75
1. Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore.
Art. 76
1. In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.
2. Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
Sezione III. Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero.
Art. 77
1. Agli effetti degli articoli 65 e 69, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
2. Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far pervenire la memoria difensiva di cui all'art. 74.
Sezione IV. Disposizioni particolari per il tempo di guerra
Art. 78
1. In tempo di guerra:
1) la Commissione di disciplina puo' essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;
2) per il sottufficiale dipendente per ragioni di impiego da comandante di divisione autonoma o da comandante di unita' corrispondenti della Marina e della.
2. Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la Commissione di disciplina spettano ai comandanti suddetti.
3. Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'art. 69 il Ministro, per la formazione della Commissione di disciplina, puo' designare anche uno dei comandanti predetti.
Titolo IX. Disposizioni transitorie
Art. 79
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli del l'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma;
2) per la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti;
3) per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.
Art. 80
1. I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' indicata nel primo comma dell'art. 55, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei, i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'eta' di anni sessanta.
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo servizio.
3. I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto, se gia' non vi siano.
4. Sono del pari collocati in congedo assoluto, se gia' non vi siano, i sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le eta' previste nel primo comma del presente articolo.
Art. 81
1. I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'eta' di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto.
2. I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'eta' di anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.
Art. 82
1. Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'art. 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.