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Regolamento di polizia veterinaria

Testo in vigore al

Capo VII. Trasporto degli animali dei prodotti ed avanzi animali

Art. 31

1. I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorita' portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle localita' di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'art. 32, l'attestazione veterinaria della loro sanita', salvo il caso speciale di cui agli articoli 14 e 34 del presente regolamento.

2. La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorita' portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.

3. Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorita' sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla localita' di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta.

4. I capi stazione, le autorita' portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza.

5. Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento.

6. Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorita' sanitaria per il periodo di tre mesi.

Art. 32

1. Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto puo' temporaneamente disporre con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanita' prima del carico. Detta ordinanza deve essere resa di pubblica ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ai prefetti delle province contermini, ai capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle autorita' portuali ed alle Direzioni civili di aeroporto.

2. Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli animali e cio' deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore ai sensi dell'articolo precedente.

3. Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario autorizzato dal prefetto; dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via marittima o per via aerea.

Art. 33

1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, quando si manifesta una malattia infettiva a carattere epizootico, puo' emettere speciali ordinanze per la visita e la successiva osservazione degli animali trasportati con i mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 34

1. Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorita' portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell'autorizzazione del prefetto (mod. n. 2) le annotazioni prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo della stazione o all'autorita' portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione all'autorita' comunale interessata. Gli esercenti autotrasporti devono fare la detta segnalazione direttamente all'autorita' comunale.

Art. 35

1. Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.

Art. 36

1. Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare:

  1. a) le proprie generalita' ed il domicilio;

  2. b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfezione;

  3. c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonche' la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno.

2. Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.

Art. 37

1. Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami. Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione.

2. Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali e' possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.

Art. 38

1. Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:

  1. a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;

  2. b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altre convenientemente attrezzata.

2. L'autorizzazione e' valevole per un anno.

Art. 39

1. I trasporti di merci varie effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purche' queste non superino complessivamente la meta' del carico totale, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 31, 36, 37 e 38.

2. E' fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonche' delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati.

Art. 40

1. I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone.

2. In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere anche irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante.

3. Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.

Capo VIII. Spostamento degli animali per ragioni di pascolo Alpeggio - Transumanza - Pascolo vagante

Art. 41

1. Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresi' i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza.

2. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio.

3. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune e' sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorita' comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

Art. 42

1. Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.

2. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanita' conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.

3. I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle localita' di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanita' dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto.

4. I certificati devono essere consegnati, non piu' tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorita' comunale del luogo.

5. Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.

6. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreche' non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorita' comunale, devono essere restituiti agli interessati entro i tre giorni precedenti la partenza.

Art. 43

1. Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod.

2. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui e' autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonche' i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge e' stato sottoposto.

3. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini de] territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorita' comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessita' e sempreche' l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella localita' nella quale intende spostare il gregge.

4. Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. n. 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilita' di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresi' la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

5. Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.

6. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale puo' disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo e' a carico del contravventore.

7. Le modalita' sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

Art. 44

1. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica puo' disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

Capo IX. Vigilanza ai confini, ai porti ed agli aeroporti - Importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali - Alpeggio e traffico nelle zone di confine

Art. 45

1. Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione e' fatta da veterinari di Stato o a cio' delegati dallo Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e secondo gli orari stabiliti dai prefetti.

2. I predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanita' che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il risultato della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare (all'. modello n. 9), che viene da essi consegnato agli uffici di dogana.

3. Nei casi di mancanza, dei certificati di origine e di sanita' oppure qualora questi siano riconosciuti irregolari o scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreche' al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica per le determinazioni del caso.

4. Gli uffici di dogana non possono far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito e le carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver ricevuto il lasciapassare attestante l'esito favorevole della visita.

5. I certificati di origine e di sanita' devono essere vistati dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e di aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione.

6. Per gli animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di sanita' possono servire per la riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere allegati alle bollette doganali.

Art. 46

1. Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in importazione o transito, quando non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto adottano le misure necessarie informandone d'urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per la igiene e la sanita' pubblica per i necessari provvedimenti.

2. Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti uffici ne informano il prefetto che dispone i relativi provvedimenti.

Art. 47

1. Allorche' una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne deriva possibilita' di contagio, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica ordina le misure proibitive o restrittive atte a proteggere il territorio nazionale.

Art. 48

1. L'importazione dall'estero degli animali, delle carni, del prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie e' disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse.

2. Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 49

1. L'importazione degli animali ruminanti e suini e' subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite della Prefettura della provincia cui gli animali sono destinati.

2. L'importazione e' consentita alle seguenti condizioni:

  1. a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e' di sanita' rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza. Detti certificati devono portare l'indicazione della localita' di provenienza e di quella di destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato attestante che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in localita' nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono, e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani.
    I certificati possono essere cumulativi purche' contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purche' questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa localita' e siano diretti allo stesso destinatario.
    Quando gli animali da importare devono essere caricati su piu' carri ferroviari o autoveicoli e' necessario che detti animali siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo.
    La validita' dei certificati e' fissata in 6 giorni e puo' essere prorogata in seguito a nuova visita. Se la validita' viene a scadere durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino all'arrivo degli animali al confine o al porto.
    In caso di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di malattie infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica puo' disporre che detti certificati siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati sottoposti a speciali trattamenti immunizzanti o ad accertamenti diagnostici;

  2. b) che i certificati di origine e di sanita' che scortano i suini siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi;

  3. c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione;

  4. d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non inoltrati direttamente ai macelli subiscano la prova della tubercolina con esito negativo ed i bovini, gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano idonee prove diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo. Dall'applicazione di dette norme sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito tali prove diagnostiche con esito negativo nel paese di origine;

  5. e) che i suini siano sottoposti a speciale marcatura al momento dell'importazione sotto controllo veterinario. Quando particolari condizioni lo richiedono, la marcatura puo' essere resa obbligatoria anche per gli animali di altre specie.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1976, N. 397.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1976, N. 397.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1976, N. 397.

Art. 50

1. L'importazione degli equini e' subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1° comma dell'articolo precedente ed e' consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo.

2. La visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere integrata dall'esecuzione della prova della malleina con esito negativo. Dalla applicazione di detta norma sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subito tale prova diagnostica con esito negativo nel paese di origine.

3. I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei normali certificati di origine e di sanita' detti cavalli possono essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport equestri competenti e da una dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la sanita' dell'animale.

Art. 51

1. L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile e' consentita a condizione che siano scortati dai certificati di origine e di sanita' previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini ivi fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni.

2. Gli animali inoltre devono essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.

3. Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere scortate da un certificato attestante che provengono da allevamenti indenni da pullorosi.