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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5953 del 28/02/2019 (Rv. 652965 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati privilegiati - Dichiarazione - Violazione dell'obbligo di separata indicazione dei costi - Dichiarazione integrativa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652965-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, in caso di omessa indicazione separata dei costi sostenuti per operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati con regimi fiscali privilegiati, la contestazione della violazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, dovendosi interpretare estensivamente l'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché la possibilità di rimediare all'irregolarità anche dopo la contestazione della stessa si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dall'art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)