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Sez. 1 - , Sentenza n. 20231 del 23/06/2022 (Rv. 664980 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE | Artifizi, raggiri o menzogne - Effetti - Falsa rappresentazione della realtà idonea a ingenerare un errore essenziale in una persona di
Stato
decisa il 2022-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664980-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE

normale diligenza - Necessità - Accertamento riservato al giudice del merito - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all'estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre, rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell'investitore).

Cod. Civ. art. 1390, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1429

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)