Sez. L - , Ordinanza n. 5428 del 25/02/2019 (Rv. 652892 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Sul decorso del termine di prescrizione dei crediti insinuati - Effetto interruttivo e/o sospensivo prodotto dalla domanda di ammissione al passivo - Persistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
La revoca del fallimento, ancorché disposta per vizi processuali o per incompetenza del giudice, lascia salvi gli effetti prodotti dalle domande di ammissione al passivo sul decorso del termine di prescrizione dei relativi crediti, non rilevando in proposito il disposto dell'art. 21 legge fall., che si riferisce agli atti degli organi della procedura, e non invece a quelli compiuti nei confronti di essa; né la revoca comporta l'estinzione della procedura fallimentare, con la conseguenza che trova applicazione la regola di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, con la sospensione del corso della prescrizione, e non quella di cui al comma 3 della medesima norma, che fa salvo, nel caso di estinzione del processo, il solo effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 21, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)