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Sez. 3, Sentenza n. 4060 del 12/07/1979 (Rv. 400557 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE - GIURAMENTO - IN GENERE - DELEGA PER LA RELATIVA ASSUNZIONE PER IMPOSSIBILITA DELLA PRESENTAZIONE DELLA PARTE CHIAMATA A GIURARE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - NECESSITA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400557-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE - GIURAMENTO - IN GENERE - DELEGA PER LA RELATIVA ASSUNZIONE PER IMPOSSIBILITA DELLA PRESENTAZIONE DELLA PARTE CHIAMATA A GIURARE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - NECESSITA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di delega al pretore per l'assunzione del giuramento fuori della circoscrizione del giudice adito, emesso nel caso in cui consti l'impossibilita della presentazione presso quest'ultimo della parte chiamata a giurare, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e puo essere pronunciato anche di ufficio, senza necessita di contraddittorio tra le parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)