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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24008 del 06/09/2021 (Rv. 662384 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Nullità per violazione di norme processuali - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662384-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI

In tema di arbitrato, ove una parte ometta di trasmettere la propria memoria all'altra, la circostanza che per tale omissione non sia stata pattiziamente prestabilita alcuna conseguenza non basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario accertare se la mancata trasmissione dell'atto abbia concretamente cagionato una violazione del principio del contraddittorio. (Nella specie, la S.C., condividendo la decisione del giudice del merito, ha escluso che la mancata trasmissione al contumace di una memoria, non contenente domande nuove o riconvenzionali, determinasse una violazione di tale principio).

Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)