Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 585 Competenza del giudice di sorveglianza
1. Le funzioni indicate nell'articolo 144 del codice penale sono esercitate, presso ciascun tribunale e negli altri luoghi designati con decreto del Ministro della giustizia, dal giudice di sorveglianza.
2. Tali funzioni appartengono al giudice del luogo in cui il condannato si trova a espiare la pena, dovunque sia stata pronunciata la sentenza di condanna.
3. Esse sono esercitate in confronto di tutti i condannati a qualsiasi pena detentiva, purche' tale pena venga scontata in stabilimenti dipendenti dal Ministero della giustizia.
4. Il pretore esercita le predette funzioni rispetto alle pene detentive che si scontano nel carcere mandamentale.
5. Il giudice o il pretore, sentito il direttore dello stabilimento, delibera mediante ordini di servizio i provvedimenti occorrenti e li comunica all'Autorita' che deve eseguirli e al pubblico ministero.
6. Tali ordini di servizio non sono soggetti a reclamo, salvo che la legge disponga diversamente.
Art. 586 Esecuzione di pene pecuniarie
1. Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.
3. Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione, qualora questa non venga proposta.
4. Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, a norma del codice penale. A tale effetto trasmette all'Autorita' di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione del condannato e puo' fare eseguire, quando lo ritiene opportuno, la notificazione indicata nel primo capoverso dell'articolo 581. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo.
Art. 587 Esecuzione delle pene accessorie
1. Nei casi preveduti dall'articolo 32 del codice penale, il pubblico ministero promuove, appena la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile, i provvedimenti necessari per la costituzione della tutela.
2. A tal uopo trasmette per estratto la sentenza di condanna al pretore competente e accerta che siano dati i provvedimenti relativi.
3. Quando si deve eseguire un provvedimento che importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale o che ne ordina anche provvisoriamente la sospensione, il pretore, in seguito alla predetta comunicazione, da' i provvedimenti necessari a norma delle leggi civili.
4. Quando da una sentenza di condanna o da un altro provvedimento derivano pene accessorie, diverse da quelle prevedute dalle disposizioni precedenti, il pubblico ministero o il pretore ne cura l'esecuzione, comunicando il dispositivo della sentenza di condanna, con l'indicazione delle pene accessorie da eseguirsi, all'Autorita' di pubblica sicurezza e occorrendo alle altre Autorita' interessate.
5. Le stesse disposizioni si osservano per l'esecuzione di pene accessorie provvisoriamente applicate.
6. Il procuratore del Re provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie che a norma del codice penale conseguono a una condanna e di quelle applicate provvisoriamente.
Art. 588 Provvedimenti nel caso di estinzione delle pene accessorie
1. Nel caso di estinzione delle pene accessorie per riabilitazione o per un'altra causa, il procuratore del Re provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale dell'avvenuta estinzione con la menzione della causa che l'ha determinata. Dell'eseguita annotazione il procuratore del Re da' notizia al pretore ed all'Autorita' amministrativa per i provvedimenti di loro rispettiva competenza.
2. Contro i provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle pene accessorie il condannato puo' proporre incidente di esecuzione. Sono applicabili, quando ne ricorrono le condizioni, le sanzioni indicate nel secondo capoverso dell'articolo 582.
Art. 589 Differimento dell'esecuzione della pena
1. Nei casi preveduti dai numeri 1° e 2° dell'articolo 146 del codice penale il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione da' i provvedimenti necessari perche' questa sia differita.
2. Nel caso preveduto dal numero 3° dello stesso articolo, non puo' essere ordinata l'esecuzione della pena di morte prima che sia stato provveduto sulla domanda di grazia.
3. La facolta' stabilita nell'articolo 147 del codice penale e' esercitata dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione, fuori del caso preveduto dal numero 1° dello stesso articolo, nel quale spetta di provvedere esclusivamente al Ministro della giustizia.
4. Se e' gia' stato eseguito l'ordine di carcerazione del condannato a pena detentiva prima non detenuto, il pubblico ministero o il pretore, appena accertata la esistenza delle condizioni prevedute dai numeri 1° e 2° dell'articolo 146 del codice penale, provvede per la liberazione. Se e' gia' stata disposta l'esecuzione della pena di morte e viene presentata domanda di grazia, il pubblico ministero sospende l'esecuzione finche' non si e' provveduto sulla domanda medesima.
5. Nei casi preveduti dall'articolo 147 del codice penale, quando l'ordine di carcerazione del condannato a pena detentiva e' gia' stato eseguito, la liberazione puo' essere ordinata esclusivamente dal Ministro della giustizia.
6. Quando il differimento fu determinato dalla presentazione della domanda di grazia, il pubblico ministero o il pretore provvede per l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza di condanna o di quella commutata per grazia, appena gli e' pervenuta notizia del rigetto della domanda di grazia, o gli e' comunicato il decreto Reale di grazia.
7. Negli altri casi l'ordine di differimento o di sospensione e' revocato e la pena e' immediatamente eseguita, se consta che sono cessate le cause che determinarono il differimento o la sospensione.
Art. 590 Revoca della sospensione condizionale della pena e di altri benefici
1. La revoca della sospensione condizionale della pena preveduta dall'articolo 168 del codice penale e' dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, se non vi fu in seguito altra condanna, e in caso contrario da quello che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna, se con questa non abbia gia' provveduto.
2. Nello stesso modo si provvede:
1° alla revoca dell'ordine di non menzionare la condanna nei certificati del casellario, a norma del primo capoverso dell'articolo 175 del codice penale, quando non ha provveduto la sentenza di condanna pronunciata per il delitto che determina la revoca medesima;
2° alla revoca della liberazione condizionale nei casi preveduti dall'articolo 177 dello stesso codice.
Capo II. Dell'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia
Art. 591 Applicazione dell'amnistia o dell'indulto agli imputati
1. Il decreto Reale di amnistia e' applicato agli imputati, durante l'istruzione, dal giudice competente a pronunciare la sentenza di proscioglimento. Dopo la sentenza di rinvio o dopo la richiesta o il decreto di citazione a giudizio e prima del dibattimento, il decreto e' applicato dal giudice competente per il giudizio. Nel corso del dibattimento e' applicato, appena ne risultano i requisiti. Se e' stata proposta impugnazione, il decreto puo' essere applicato anche prima della discussione dal giudice competente a decidere sull'impugnazione.
2. L'applicazione del decreto Reale d'indulto agli imputati e' fatta anche d'ufficio dal giudice che procede al giudizio in qualsiasi grado con la sentenza di condanna.
3. La corte di cassazione non rinvia il giudizio al giudice del merito per la sola applicazione dell'amnistia o dell'indulto, ma provvede con la sua sentenza, fuori del caso in cui il decreto non possa essere applicato senza previa valutazione di elementi di fatto che non sono gia' stati accertati nel procedimento.
Art. 592 Pregiudizialita' dell'amnistia ed eccezioni alla regola
1. L'amnistia toglie al giudice il potere di esaminare e di decidere ogni altra questione relativa all'azione penale, quando questo esame non e' assolutamente necessario per l'applicazione del beneficio, salvo quanto e' disposto nel capoverso dell'articolo 152.
Art. 593 Applicazione dell'amnistia o dell'indulto ai condannati
1. Per i condannati l'applicazione del decreto Reale di amnistia o d'indulto e' promossa dal pubblico ministero con la richiesta della relativa declaratoria. Il pretore provvede d'ufficio. La liberazione del condannato detenuto puo' essere disposta provvisoriamente dal pubblico ministero o dal pretore, anche prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.
2. L'applicazione dell'amnistia o dell'indulto ha luogo con declaratoria del giudice che pronuncio' la sentenza di condanna.
3. Se non e' stato provveduto in alcuno dei modi sopra indicati, chi ritiene di avere diritto all'applicazione del beneficio ne puo' proporre istanza al giudice competente per la declaratoria.
4. L'amnistia deve essere applicata, qualora il provvedimento venga richiesto dall'interessato, anche se e' terminata l'esecuzione della pena.
Art. 594 Forme della declaratoria d'amnistia o d'indulto; impugnazione
1. La declaratoria del giudice che applica il decreto Reale d'amnistia o d'indulto e' emessa, con ordinanza, in camera di consiglio, tutte le volte che non si sia gia' provveduto con la sentenza.
2. Il giudice provvede altresi', quando occorre, a' termini dell'articolo 210 del codice penale.
3. Le ordinanze sono soggette soltanto al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato o condannato.
Art. 595 Procedimenti relativi alla grazia
1. La domanda di grazia e' diretta al Re ed e' presentata al Ministro della giustizia; essa deve essere sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto o dalla persona che esercita sul condannato la tutela o la cura, ovvero da un avvocato o da un procuratore. Puo' essere presentata al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione della condanna, o alla direzione del carcere che la trasmette con le sue osservazioni al predetto procuratore generale. Questi, raccolte le opportune informazioni ed osservazioni, trasmette la domanda e ogni altro elemento che ad essa si riferisce al Ministro della giustizia.
2. Il pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha pronunciato la condanna, e rispettivamente il pretore per le condanne da lui pronunciate, cura l'esecuzione del decreto Reale di grazia, ordinando quando ne e' il caso la liberazione del condannato se questi e' detenuto, e provvedendo affinche' senza ritardo sia fatta annotazione del decreto medesimo in margine o in fine all'originale della sentenza o del decreto di condanna.
3. Nei casi preveduti dall'ultimo capoverso dell'articolo 210 del codice penale, il pubblico ministero promuove i relativi provvedimenti per l'applicazione della misura di sicurezza.
Art. 596 Amnistia, indulto e grazia condizionati
1. L'amnistia condizionata ha per effetto di sospendere i procedimenti in corso o l'esecuzione della sentenza penale di condanna fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto Reale o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del sesto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. Durante la sospensione del procedimento il giudice puo' compiere gli atti urgenti per la conservazione delle prove.
2. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se alla scadenza del termine e' dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio e' subordinata.
3. Le disposizioni relative all'indulto si osservano dal pubblico ministero, in quanto sono applicabili, anche per l'esecuzione dei decreti Reali di grazia condizionata.
4. Se il beneficio gia' applicato deve essere revocato qualora il condannato non adempia a determinate condizioni, il giudice dell'esecuzione, o il pubblico ministero quando si tratta della grazia, esamina se si sono verificate le condizioni stabilite nel decreto, nel qual caso dichiara definitivamente applicato il beneficio; altrimenti ne ordina la revoca.
5. I provvedimenti di revoca sono dati con le forme indicate nell'articolo 590, mediante ordinanza soggetta al ricorso per cassazione anche per il motivo dell'erronea applicazione del decreto.
6. Quando l'inadempimento si accerta durante il giudizio per un nuovo reato, la revoca del beneficio puo' essere disposta con la sentenza del giudice che procede a tale giudizio.
Capo III. Della riabilitazione
Art. 597 Istanza e competenza
1. La riabilitazione e' chiesta alla corte d'appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna o l'ultima condanna.
2. La competenza a decidere sulla domanda di riabilitazione spetta all'Autorita' giudiziaria ordinaria anche se si tratta di condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti.
3. Se la sentenza di condanna e' stata pronunciata da un giudice straniero, la domanda di riabilitazione e' diretta alla corte d'appello che ha dato riconoscimento alla sentenza stessa.
4. Alla domanda e' allegata copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna e sono uniti i documenti da cui risulta che sono trascorsi i termini stabiliti nel codice penale per poter proporre l'istanza e che il condannato non si trova nelle condizioni, le quali, a norma dell'articolo 179 del codice penale, impediscono di concedere la riabilitazione.
Art. 598 Istruzione e decisione
1. La corte d'appello puo' assumere anche per mezzo dell'Autorita' di pubblica sicurezza le informazioni che reputa opportune, e delibera in camera di consiglio sulle requisitorie scritte del procuratore generale. Il condannato puo' presentare memorie sottoscritte da lui ovvero da un avvocato o procuratore all'uopo nominato.
2. La corte decide con sentenza soggetta al ricorso per cassazione.
Art. 599 Effetti della decisione
1. Se la riabilitazione e' conceduta, ne e' fatta annotazione nella sentenza o nelle sentenze di condanna. L'annotazione puo' essere domandata anche dall'interessato.
2. Se la riabilitazione e' negata, l'istanza non puo' essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, un nuovo termine eguale a quello stabilito per la presentazione della prima istanza.
3. Se tuttavia la riabilitazione e' negata per difetto o irregolarita' di qualche documento, la nuova istanza puo' essere proposta in ogni tempo.
Art. 600 Revoca della sentenza di riabilitazione
1. La revoca della sentenza di riabilitazione, nel caso preveduto dall'articolo 180 del codice penale, e' dichiarata quando e' possibile con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice per il delitto in seguito al quale ha luogo la revoca stessa.
2. Quando non si sia in tal modo provveduto, la revoca e' dichiarata, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, dal giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.
Art. 601 Estinzione d'incapacita' derivanti da sentenze di proscioglimento
1. L'estinzione delle incapacita' giuridiche perpetue derivanti da sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, prevedute da qualsiasi legge che non dispone diversamente, puo' essere dichiarata dopo cinque anni dal giorno in cui la sentenza divenne irrevocabile, qualora il prosciolto abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
2. L'estinzione e' dichiarata dal giudice ad istanza dell'interessato con le forme degli incidenti di esecuzione.
3. Se l'istanza e' respinta a cagione della condotta dell'interessato, non puo' essere riproposta prima che sia decorso un altro quinquennio.
Art. 602 Divieto di determinate menzioni nelle copie, estratti o certificati degli atti dello stato civile
1. Nelle copie, negli estratti e nei certificati degli atti dello stato civile non si fa menzione della circostanza risultante dai registri dello stato civile che la causa del decesso di una persona fu l'esecuzione della pena di morte, o che la persona e' morta in carcere o in uno stabilimento per misura di sicurezza detentiva, ovvero che una persona e' nata in uno di quei luoghi da donna imputata, condannata o sottoposta a misura di sicurezza detentiva, o che una persona e' nata durante lo stato di detenzione del padre in uno dei detti luoghi.
2. Questa disposizione si osserva altresi' tutte le volte che un atto dello stato civile contiene la menzione di essere stato compiuto in carcere o in uno stabilimento per misura di sicurezza detentiva, se tale menzione non e' necessaria per la natura o per gli effetti dell'atto.
3. Se sorge controversia, l'interessato puo' proporre incidente di esecuzione a' termini degli articoli 628 e seguenti.
Capo IV. Del casellario giudiziale
Art. 603 Uffici del casellario e loro competenza territoriale
1. Presso ciascun tribunale, sotto la direzione e la vigilanza immediata del procuratore del Re, un ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo seguente, concernenti le persone nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti concernenti stranieri o apolidi nati all'estero, anche se hanno successivamente ottenuto la cittadinanza italiana, o concernenti cittadini nati all'estero o cittadini dei quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.
Art. 604 Provvedimenti da iscriversi nel casellario
1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:
1) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;
b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione non piu' soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;
c) i provvedimenti con i quali il condannato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.
2. Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che sia stato concesso il beneficio indicato nell'art. 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge cammina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perche' il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;
2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della, persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze con le quali l'imprenditore e' dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;35
3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.
3. I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorita' giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.
4. Quando ne e' data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere a) e b) del numero 1), le sentenze pronunziate da autorita' giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed e' fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana.
5. Nel casellario si iscrive altresi' se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.
Art. 605 Eliminazione delle iscrizioni del casellario
1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale della accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
1) alle sentenze di proscioglimento da delitto e a quelle di proscioglimento da contravvenzione trascorsi rispettivamente dieci e tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, decorso dalla data della sentenza un termine pari a quello indicato nell'art. 157, del codice penale;
2) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena della ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici indicati negli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
3) alle sentenze pronunciate dal tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, nonche' dagli articoli 120 e 252 del codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso secondo 262, capoverso secondo del codice penale.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini suindicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con decreto, anche la relativa iscrizione e' eliminata.