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Sez. U, Sentenza n. 4158 del 18/12/1975 (Rv. 378498 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - NECESSITA - PROVA DELLA CONSEGNA - CON L'AVVISO DI RICEVIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA ALLEGAZIONE DI DETTO AVVISO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1975-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378498-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - NECESSITA - PROVA DELLA CONSEGNA - CON L'AVVISO DI RICEVIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSA ALLEGAZIONE DI DETTO AVVISO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Poiche la notificazione mediante il servizio postale si perfeziona non con la spedizione del plico raccomandato da parte dello ufficiale giudiziario, ma con la consegna del plico medesimo al destinatario da parte dell'agente postale, da provarsi con l'avviso di ricevimento, va dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, notificato per mezzo del servizio postale, ove non risulti allegato agli Atti l'avviso di ricevimento, in considerazione della impossibilita di controllare la tempestivita della notificazione stessa. (V 1727/73, mass n 364669; 1011/73, mass n 363423).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)