diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17579 del 31/08/2005 (Rv. 584220 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO | Divieto di sosta e fermata - Passaggi pedonali e marciapiedi - Delimitazione mediante strisce dipinte sulla strada - Effetti.
Stato
decisa il 2005-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584220-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO

Integra gli estremi della violazione dell'art. 158, comma 1, del codice della strada, che vieta la fermata e la sosta dei veicoli "sui passaggi e attraversamenti pedonali" (lett. g) e "sui marciapiedi" (lett. h), lo stazionamento di un veicolo su parte della strada su cui siano dipinte strisce bianche perpendicolari agli edifici esistenti ai lati della strada medesima, atteso che, per quanto manchi la "striscia bianca continua" parallela agli edifici, richiesta dall'art. 3, n. 36, del codice della strada per identificare i passaggi pedonali, comunque le predette strisce perpendicolari, indicando una "parte delimitata" della strada "destinata ai pedoni", possono identificarsi con il marciapiede (come definito all'art. 3, cit., n. 33), al quale rinvia anche il n. 36 cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)