Sez. T, Ordinanza n. 33217 del 18/12/2024 (Rv. 673289-02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI | Cessione di azienda - Debiti fiscali - Responsabilità solidale del cessionario ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Ratio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI
In tema di cessione di azienda, la responsabilità solidale del cessionario per i debiti fiscali, prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, presuppone che egli, con la sua condotta, abbia reso possibile una frode dei crediti tributari, avendo scelto di dismettere l'impiego del criterio di diligenza, per porsi in una condizione di illiceità condivisa con il cedente, con conseguente estensione degli effetti economici, di cui all'art. 3, comma 133, lett. c), della l. n. 662 del 1996, della medesima violazione, cui ha contribuito a dar causa in uno schema concorsuale.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 133 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)