Sez. L, Sentenza n. 1096 del 29/01/1993 (Rv. 480529 - 01)
Avvocato e procuratore - Previdenza | Prescrizione decennale ex art. 19 legge n. 576 del 1980 - Contributi non prescritti antecedenti alla entrata in vigore di detta legge - Applicabilità - Termine di prescrizione - Decorrenza - Momento iniziale.
Avvocato e procuratore - Previdenza
La prescrizione decennale di cui all'art. 19 della legge 20 settembre 1980 n. 576 (sulla riforma del sistema previdenza forense) si applica non soltanto ai contributi dovuti per i periodi successivi all'entrata in vigore della stessa legge ma (conformemente a quanto rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 489 del 1989) anche a quelli dovuti per gli anni 1975 e successivi e non ancora prescritti (per prescrizione quinquennale) in base alla normativa previdente, per i quali il nuovo termine decorre "ex novo" dalla data di trasmissione alla Cassa di previdenza, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 23 della medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)