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Sez. 1 - , Ordinanza n. 53 del 04/01/2022 (Rv. 663684 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE | "Secondary meaning" - Nozione - Tutela - Onere della prova.
Stato
decisa il 2022-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663684-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE

In tema di segni distintivi, il cd. "secondary meaning" sussiste quando il marchio, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In tale ipotesi, il titolare del marchio può agire in contraffazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 121 d.lgs. n. 30 del 2005, l'onere di provare la nullità del segno distintivo grava su chi lo contesta e, una volta fornita tale prova, spetta al titolare del marchio dimostrarne la secondarizzazione e, cioè, l'acquisizione della rinomanza prima della registrazione.

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)