Sez. 1, Sentenza n. 6430 del 06/12/1984 (Rv. 438018 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI AD UNO SPEDIZIONIERE - QUALITÀ DI DEBITORE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI AD UNO SPEDIZIONIERE - QUALITÀ DI DEBITORE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZA.*
Ai fini del pagamento dei Tributi doganali inerenti all'importazione di merce, la qualità di debitore principale del proprietario della merce medesima non viene meno quando egli abbia affidato le operazioni doganali ad uno spedizioniere, che effettui le operazioni stesse avvalendosi della facoltà di pagare detti Tributi in modo periodico e differito (artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), con la conseguenza che ove quest'ultimo sia poi rimasto insolvente verso l'amministrazione finanziaria, il debito d'imposta di esso proprietario non viene meno neanche se abbia all'uopo fornito allo spedizioniere il denaro occorrente. Nè la polizza stipulata dal suddetto spedizioniere (a norma degli artt. 78 e 79 della legge doganale) a garanzia del pagamento periodico e differito del debito correlato alle indicate operazioni, avendo natura sostanziale non di contratto di Assicurazione, ma di contratto di fideiussione a garanzia di quel debito, può precludere all'ente fideiussore che abbia soddisfatto l'amministrazione il regresso contro il proprietario per l'intera somma sborsata, indipendentemente dalla circostanza che il regresso stesso possa essere alternativamente esercitato anche contro lo spedizioniere (art. 1951 cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1951, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)