Sez. L, Sentenza n. 25295 del 16/12/2015 (Rv. 638089 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Art. 44, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 - Natura di norma interpretazione autentica - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, l'art. 44, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326 del 2003, costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 9, comma 6, della l. n. 67 del 1998 perché diretta a specificarne la portata nell'ambito delle interpretazioni plausibili e, in quanto espressione del legittimo esercizio della funzione legislativa prevista dall'art. 70 Cost., non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, che, nell'ordinamento interno, va bilanciato con gli altri valori costituzionali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 1 CORTE COST., Legge 01/04/1998 num. 67 art. 9 com. 6, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 70, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)