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Sez. U, Sentenza n. 6137 del 01/06/1995 (Rv. 492611 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Energia elettrica prodotta nell'ambito di un "gruppo" di società - Facoltà di circolazione di detta energia nell'ambito del gruppo ex legge n. 9 del 1991 - Controversia promossa dall'E.N.E.L. per accertare se ricorrono le condizioni richieste dalla legge citata - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492611-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La circolazione dell'energia elettrica, prodotta a mezzo di fonti rinnovabili, nell'ambito del "gruppo" di appartenenza della società produttrice rappresenta un diritto soggettivo di quest'ultima, in quanto l'art. 23 legge n. 9 del 1991 sottopone ad autorizzazione del Ministero dell'Industria solo la circolazione di detta energia in ambito consortile (ma al di fuori del gruppo societario di appartenenza del produttore) e consente incondizionatamente, anche per l'energia prodotta a mezzo di dette fonti, gli usi previsti, per l'energia prodotta con fonti convenzionali, dall'art. 4 legge n. 1643) del 1962, come sostituito dall'art. 20, comma primo, dell'indicata legge del 1991, tra i quali rientra quello della cessione e dello scambio tra società controllate da una medesima controllante. Pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale l'E.N.E.L. chieda di accertare se ricorrano, nell'utilizzazione da parte di società diversa da quella produttrice, le condizioni previste dalla legge per la destinazione dell'energia nell'ambito del "gruppo" (ancorché promossa, nell'ipotesi, avverso il decreto di autorizzazione alla cessione dell'energia a società controllata dalla medesima società controllante la cedente, emesso dal Ministro dell'industria pur in carenza del relativo potere).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 9 art. 20 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 9 art. 22, Legge 09/01/1991 num. 9 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)