diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3010 del 22/10/1974 (Rv. 371458 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI ESCLUSIVA PER LA FABBRICAZIONE DI UN PRODOTTO AVENTE CARATTERISTICHE SPECIALI - CONDANNA SOLIDALE AL RISARCIMENTO DEL CONTRAENTE E DEL TERZO ISTIGATORE ALLA VIOLAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1974-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371458-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL CONTRATTO DI ESCLUSIVA PER LA FABBRICAZIONE DI UN PRODOTTO AVENTE CARATTERISTICHE SPECIALI - CONDANNA SOLIDALE AL RISARCIMENTO DEL CONTRAENTE E DEL TERZO ISTIGATORE ALLA VIOLAZIONE - LEGITTIMITA.*

Correttamente i giudici del merito condannano in solido al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, insieme con il contraente che violi il contratto di esclusiva per la fabbricazione di un prodotto avente speciali caratteristiche (tappeti in fibra acrilica accoppiati al fondo con speciale procedimento), il terzo che con le sue insistenze abbia indotto il contraente a tenere il comportamento contrario alla correttezza commerciale. (V 2720'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)