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Sez. 2, Sentenza n. 331 del 15/02/1963 (Rv. 260427 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PRESUNZIONE DI ONEROSITA - PROVA CONTRARIA - MANCANZA - RISOLUZIONE DELLA CONTESTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1963-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260427-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PRESUNZIONE DI ONEROSITA - PROVA CONTRARIA - MANCANZA - RISOLUZIONE DELLA CONTESTAZIONE - CRITERI.*

L'art 2222 cod civ, nel definire la nozione del contratto d'opera, espressamente contempla la obbligazione del corrispettivo a carico del committente, confermando in tal modo che il rapporto di lavoro autonomo, non diversamente da quello di lavoro subordinato, rientra nella categoria dei negozi di scambio, a prestazioni corrispettive. Nel sistema della legge la prestazione dell'opera o del servizio in via autonoma deve normalmente ritenersi a titolo oneroso, donde l'ulteriore conseguenza che la mancata preventiva Determinazione del compenso non importa che questo non sia dovuto, dovendo, sia pure in via presuntiva ammettersene la esistenza, salvo la possibilita della prova contraria. Le parti, nello svolgimento della libera autonomia dispositiva, ben possono stabilire che la prestazione dell'opera avvenga senza corrispettivo, ma il rapporto cosi concluso a titolo gratuito esorbita dalla figura tipica del contratto di opera. Pertanto, in considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita, deve ritenersi che, in difetto di una chiara e precisa dimostrazione della concorde Determinazione consensuale delle parti rivolta ad escludere la obbligazione corrispettiva del compenso, la eventuale contestazione al riguardo vada risoluta in favore del prestatore di opera, secondo i principi della utile versione o dell'indebito arricchimento del committente, attesa la irripetibilita del lavoro eseguito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)