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Sez. L, Sentenza n. 19707 del 03/10/2016 (Rv. 641362 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE | Contratto con obbligazioni a carico di entrambe le parti - Proposta di modifica con obbligazione a carico del solo proponente - Meccanismo di cui all'art. 1333 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di contratto di assicurazione.
Stato
decisa il 2016-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641362-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE

Il meccanismo di perfezionamento del contratto di cui all'art. 1333 c.c. non è applicabile quando la dichiarazione unilaterale con la quale il preponente assume l'obbligazione nei confronti del destinatario non è costitutiva di un rapporto contrattuale, ma si inserisce in un preesistente programma negoziale come modifica ad un contratto bilaterale con obbligazioni a carico di entrambe le parti (nella specie, un contratto di assicurazione per infortuni sul lavoro, in cui l'assicuratore proponeva al datore di lavoro di coprire anche il danno biologico di non lieve entità senza aumento del premio), atteso che, in tal caso, l'assenza di pesi economici per il destinatario della proposta, cui è ispirata la "ratio" della norma, non può essere misurata rispetto al singolo patto modificativo, ma va valutata nell'ambito del contratto in cui esso si inserisce ed il meccanismo agevolativo di formazione del consenso non è operante se esso preveda obbligazioni non solo per il preponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)