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Sez. 2, Sentenza n. 821 del 29/01/1983 (Rv. 425572 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - PRESUNZIONE DI RITUALITÀ - IRREGOLARITÀ - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425572-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - PRESUNZIONE DI RITUALITÀ - IRREGOLARITÀ - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il giudice di merito non può rilevare d'ufficio l'irregolare produzione di documenti e può, quindi, prenderli in esame quando la controparte non abbia sollevato tempestiva opposizione, anche in Sede di discussione, pertanto, in Mancanza di tempestiva opposizione in Sede di merito, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione l'irritualità della loro produzione. (Conf 2243/81, mass n 412974, sulla seconda parte; (Conf 3874/78, mass n 393456, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)